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Car sharing: la vittoria al TAR della Green Way

DiRedazione Procida

Lug 3, 2022

Procida – I veicoli elettrici destinati al cd. “car sharing” devono essere compresi tra quelli abilitati alla circolazione. Lo ha stabilito un decreto del TAR Campania sul ricorso presentato dalla Green Way Srl Procida che sul territorio isolano gestisce il noleggio di quadricicli elettrici.

Il TAR però nel decreto parla anche di illegittimità della ordinanza ed è su questo punto che il gruppo consiliare di Procida per Tutti ha chiesto che la stessa venga annullata:

“I sottoscritti consiglieri comunali dopo aver fatto presente che in più, occasioni hanno fatti rilevare con documenti ed interventi in Consiglio comunale che provvedimenti fortemente restrittivi in tema di trasporti abbisognano di deliberazioni assunte dagli organi comunali preposti, Premesso

che il Tar Campania, sezione settima, con provvedimento del 1° luglio 2022 ha sospeso l’ordinanza comunale n. 60 del 18 giugno 2022 adottata dal Comandante della polizia municipale;

che il provvedimento del Giudice amministrativo si fonda anche sulla incompetenza dell’organo che ha adottato l’atto e che tale circostanza è stata fatti rilevare in più occasioni e sedi dagli scriventi;

che il provvedimento adottato da organo incompetente potrebbe dare la stura a contenziosi che vedrebbero soccombente l’ente comunale;

che al di là del contenzioso, appare necessario che si metta in campo una seria attività programmatoria della Mobilità, un piano traffico, che coinvolga la cittadinanza intera e dunque in seno al Consiglio Comunale. Non si tratta infatti di mettere una pezza al rilievo del Tar, ma di riflettere come nella nostra isola il tema della mobilità è di supporto al crescente turismo e presuppone scelte meditate, con più competenze trattandosi di argomento trasversale, e di un serio dibattito, non improvvisato, lasciato al caso, come è stato sino ad ora e ricordando sempre che si amministra in virtù di mandato ricevuto da TUTTI i cittadini e non solo di coloro che supportano l’amministrazione comunale;

tutto ciò premesso, INVITANO. Il Comandante della Polizia municipale a revocare immediatamente l’ordinanza n. 60 del 18 giugno 2022 ed il Sindaco e Presidente del Consiglio comunale a convocare immediatamente gli organi da loro presieduti affinché deliberino gli atti di rispettiva competenza.

Si invita sin d’ora ad evitare ulteriori atti forzati come potrebbe configurarsi una delibera di giunta sprovvista degli indirizzi del Consiglio comunale.

Decreto del TAR

Sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2022, proposto da Società Green Way S.r.l., dall’avvocato Guido Acquaviva Coppola, contro Comune di Procida, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,

  1. a) dell’Ordinanza del Comune di Procida n. 60 del 18 giugno 2022 avente ad oggetto la “regolamentazione della viabilità per il periodo estivo fino al giorno 11 settembre”, pubblicata all’albo pretorio in data 18 giugno 2022 e fino al 3 Luglio 2022;
  2. b) per quanto occorrente, del verbale della Commissione viabilità reso nella seduta del 05.05.2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);
  3. c) per quanto occorrente, del verbale del Consiglio Comunale del 29 aprile 2022, mai comunicato né notificato, di contenuto sconosciuto, richiamato nel provvedimento sub a);
  4. d) di ogni altro atto presupposto connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Ritenuto che appaiono sussistenti profili di illegittimità dell’impugnata ordinanza del Comune di Procida n. 60 del 18 giugno 2022, quanto meno in riferimento alle prospettate censure di incompetenza (tenuto conto che “L’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 1992 assegna alla competenza della giunta comunale la funzione programmatoria del traffico veicolare mediante provvedimenti di carattere generale a forte impatto territoriale, sostanzialmente rientranti nel potere di disciplina e di assetto del territorio, volti al miglioramento della qualità della circolazione veicolare mediante la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio; invece, le ordinarie misure di regolazione, disciplina e controllo della circolazione stradale, quale è l’istituzione di un divieto di sosta, sono attribuite dallo stesso art. 7 al sindaco e sono da ritenersi ormai rimesse, di norma, alla competenza della dirigenza amministrativa” – così TAR Umbria n. 355 del 17.5.2021; e che “A norma dell’art. 7 comma 9, d.lg. n. 285 del 1992, i provvedimenti relativi alla delimitazione delle aree pedonali urbane e delle zone a traffico limitato sul territorio comunale ricadono nella competenza della Giunta Comunale” – cfr. T.A.R. Campania-Napoli, n. 3594 del 06/07/2011; TAR Trentino-Alto Adige – Bolzano, n. 215 del 15/7/2010; TAR Molise n. 185 del 21/4/2016), e di violazione del disposto di cui al comma 9 bis dell’art. 7 del Codice della Strada;

Ritenuto, alla luce degli effetti che si determinerebbero “medio tempore”, che dagli atti emerge una situazione di estrema gravità ed urgenza (legata alle estremamente restrittive disposizioni sulla circolazione contenute nell’ordinanza n. 60/2022 del Comune di Procida, penalizzante anche per i veicoli elettrici destinati dalla società ricorrente al cd. “car sharing”, non tenuti in alcuna considerazione ai fini di eventuali deroghe), tale da giustificare l’adozione di misure cautelari ex art. 56 cpa; Ritenuto, nel bilanciamento degli opposti interessi coinvolti, che al danno lamentato possa ovviarsi disponendo, in parziale accoglimento della formulata istanza ex art. 56 cpa, che i veicoli elettrici destinati al cd. “car sharing” dalla società ricorrente siano compresi tra quelli abilitati alla circolazione in deroga alle restrizioni di cui al punto n. 2) dell’impugnata ordinanza (ovvero, in deroga all’imposto “divieto totale di transito…sull’intero territorio isolano” …“da venerdì 1 luglio a domenica 11 settembre 2022, dalle ore 10,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 20,00 e dalle ore 21,00 alle ore 00,30 del giorno successivo”);

Ritenuto che le disposte misure cautelari ex art. 56 cpa debbano rimanere in vigore esclusivamente sino al deposito della pronuncia da prendersi all’esito della camera di consiglio del 7 settembre 2022, che va fissata per il definitivo esame in sede collegiale dell’ordinaria istanza cautelare, nel rispetto dei termini posti dall’art. 55 cpa; P.Q.M. Accoglie, nei sensi e limiti indicati in parte motiva, l’avanzata istanza di misure cautelari ex art. 56 cpa.

 

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