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Condono Ter: domani riparte l’iter per l’emendamento salva prime case e blocca ruspe

Ditgprocida

Gen 24, 2011

Per il senatore Carlo Sarro far approvare il decreto salva prime case e blocca ruspe è una vera e propria questione di principio. Un obiettivo da perseguire a tutti i costi e con ogni sforzo. Senza nascondere la rabbia e la delusione profonda per l’indegna sorte che l’altro emendamento ha ricevuto alla Camera dei Deputati nel giugno del 2010, ci troviamo ancora una volta di fronte alla possibilità di dare una svolta “di legge” alla nostra amara, cruda e fin troppo infame situazione. Il senatore Sarro (PdL), insieme ad un folto numero di senatori ed onorevoli campani ha ripresentato due nuovi emendamenti che segnano una svolta alla travagliata vita del sempre più odiato “Condono Ter”.

Gli emendamenti traggono spunto e sostanza dagli studi presentati dal notaio Arturo e dall’avvocato Bruno Molinaro. Il lavoro, molto minuzioso e dettagliato, preparato dai “luminari” ischitani tocca con la dovuta esperienza i veri tratti spigolosi della materia: il sistema vincolistico e la confusione normativa. La necessità di portare chiarezza hanno fatto da base alla redazione di un testo non certo facile. Gli emendamenti, che dovrebbero essere l’espressione di una volontà extra partiti (ma ci credo poco!), sembrano godano anche dell’approvazione di “Lega”, “FLI” e di alcuni esponenti del PD. I lavori riprenderanno in commissione al Senato martedì prossimo (25 gennaio). Il percorso sarà lo stesso dell’altro: aula del Senato e Camera dei Deputati. Salvo colpi di scena per la metà di febbraio dovrebbe essere attivo.

Gli emendamenti in breve. I due emendamenti presentati da Carlo Sarro toccano argomenti importanti. Lo stop alle ruspe di stato per quanto riguarda le prime case e la delicata questione dell’acquisizione. Questi i due argomenti principali. Mente in secondo piano si trattano anche le istanze di condono che hanno già ricevuto parere negativo. I testi prodotti si presentano, ad una prima lettura, solidi ed efficaci. Viene scavalcato l’ostacolo delle zone soggette a vincolo emendando l’art. 32 del DPR 380/2001, mentre per l’acquisizione degli immobili abusivi da demolire (è giurisprudenza il fatto che la non esecuzione dell’ordine di demolizione emesso dal Comune produce l’acquisizione a bene comunale dell’immobile abusivo) il testo presentato permetterà ai comuni di “restituire” l’abitazione – in nome e per conto della carenza di alloggi evidenziata in Campania – a chi già la possedeva prima dell’entrata in vigore della legge. Un’escamotage o una svolta di giustizia? Scusate la poca euforia, ma mi sono molto “santommatizzato”: voglio vedere!

Il testo degli emendamenti

L’EMENDAMENTO PER FERMA DEMOLIZIONI
1 Al fine di fronteggiare la grave situazione abitativa in Regione Campania e di consentire  una adeguata ricognizione delle necessità determinanti vincoli di tutela paesaggistica, da attuare in sede di redazione del piano paesistico di cui all’articolo 143 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, anche in dipendenza delle problematiche determinatesi dopo gli interventi della Corte Costituzionale successivi al 2003, sono sospese fino al 31 dicembre 2011 le demolizioni di immobili destinati esclusivamente a prima abitazione, siti nel territorio della Regione Campania, disposte a seguito di sentenza penale, purché riguardanti immobili stabilmente occupati da soggetti sforniti di altra abitazione.
2 Si procede, in ogni caso, alla demolizione, ove dall’ufficio tecnico del comune competente ovvero dal competente ufficio della protezione civile della Regione, siano stati riscontrati pericoli per la pubblica o privata incolumità derivanti dall’edificio del quale sia stata disposta la demolizione in sede penale, ovvero si stata accertata la violazione dei vincoli paesaggistici previsti dalla normativa nazionale vigente. In tale l’ultimo caso si procede alla demolizione dopo il 31 dicembre 2011 ove la violazione del vincolo risulti dal Piano paesaggistico di cui all’articolo 143 del decreto legislativo n. 42 del 2004, adottato entro il predetto termine, ovvero in caso di mancata adozione del medesimo piano entro lo stesso termine.

L’EMENDAMENTO PER LE ACQUISIZIONI
1 All’articolo 32 del decreto lette 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dall’articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 23 lett. d) le parole “dei beni ambientali e paesistici” sono soppresse;
b) dopo il comma 27 sono aggiunti i seguenti:“27-bis. La speciale sanatoria di cui al presente articolo si applica anche agli abusi edilizi realizzati entro il 31 marzo 2003, in aree sottoposte alla disciplina di cui al decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa acquisizione dell’autorizzazione prevista dall’articolo 146 del medesimo Decreto Legislativo. In tal caso non trova applicazione la preclusione prevista dal comma 4 del medesimo articolo 146, nella parte in cui dispone che l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria dopo la realizzazione delle opere.
27-ter. Per gli interventi di cui al comma precedente, gli interessati, entro il 31 dicembre 2010, possono presentare la domanda di cui al comma 32, anche qualora l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento di diniego in riferimento alle domande di condono edilizio precedentemente inoltrare ai sensi del medesimo art. 32. A tal fine sono sospesi tutti i procedimenti sanzionatori, di natura penale ed amministrativa, già avviati, anche in esecuzione di sentenze passate in giudicato, fino alla definizione delle predette istanze”;
c) il termine previsto dal comma 32 è fissato in via ultimativa al 31 dicembre 2010.
2. All’articolo 31 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:;
“5-bis. Gli immobili così acquisiti sono destinati anche ad alloggi di edilizia residenziale pubblica e sono assegnati in locazione, previa verifica dell’idoneità statica ed igienico-sanitaria degli edifici; i Comuni, con proprio regolamento, possono prevedere titolo preferenziale a cittadini privi di soluzione abitativa, con priorità a colore che, al tempo dell’acquisizione, occupavano il cespite non disponendo di ulteriore alloggio.
5-ter. Analoga procedura è attivata dai Comune anche per gli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale”.

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