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IL TAR ANNULLA LA DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI. IL RICORSO PRESENTATO DALLA PIANETA AMBIENTE

DiRedazione Procida

Lug 19, 2020

Procida – Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), giorni fa si è espresso  definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1015 del 2020, che di fatto ha annullato  la determinazione del Responsabile della 1° Sezione n. reg. part. 371 e n. reg. gen. 1052 del 3 dicembre 2019 di approvazione della proposta di aggiudicazione della gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio integrato di igiene urbana del Comune di Procida, CIG 7953174ECB alla società B. Recycling s.r.l.

Condanna il Comune di Procida al pagamento, nei confronti della ricorrente delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.000,00 (tremila), oltre accessori di legge

Le motivazioni

“Ritiene il Collegio che il ricorso va accolto, poiché risulta fondato il secondo motivo di ricorso.

Come ha puntualmente dedotto la ricorrente, il requisito di cui alla lettera d) dell’art. 7.2 del disciplinare di gara e del bando va inteso come requisito di capacità tecnica.

A tale conclusione si perviene sulla base di una interpretazione logica del contenuto della lex specialis.

Il citato articolo 7.2. dispone che: “7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale complessivamente realizzato non inferiore a € 7.500.000,00 (euro

settemilionicinquecentomila/00) riferito al triennio (2016-2017-2018);

b) Fatturato medio annuo per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio integrato gestione dei rifiuti con sistema di raccolta porta a porta) realizzato nell’ultimo triennio (2016-2017-2018) non inferiore a € 7.500.000,00 (euro settemilionicinquecentomila/00);

c) Almeno N.1 idonea dichiarazioni bancarie o intermediario autorizzato ai sensi del DLgs 385/93;

d) elenco dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni (2016-2017-2018), con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente

La disposizione, alle lettere a) e b), impone all’operatore economico la dimostrazione di un determinato fatturato globale e medio annuo per servizi analoghi, secondo quanto stabilito dall’art. 83, comma 4, del d. lgs n. 50 del 2016.

Tale comma, infatti, prevede che per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria, “le stazioni appaltanti possono richiedere che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un fatturato minimo nel settore oggetto dell’appalto”.

Orbene, nel caso di specie, appare chiaro che le richieste individuate dalla legge sono soddisfatte attraverso la dimostrazione dei requisiti di fatturato indicati nelle lettere a) e b) dell’art. 7.2 del disciplinare e del bando.

Se è così, il requisito richiesto dalla lettera d) deve avere un’altra portata, che è quella di requisito di capacità tecnica, come posto in evidenza dalla ricorrente: in linea di principio, infatti, l’indicazione di esperienze pregresse integra, infatti, un requisito esperienziale.

Del resto, il citato art. 7.2, lettera d), ha richiesto che vengano esposte esperienze pregresse in cui l’elemento del fatturato è solo uno dei dati che devono essere indicati insieme alla tipologia di servizi effettuati ed alla indicazione dei soggetti pubblici e privati che se ne sono beneficiati.

Tale interpretazione è corroborata anche dal testo dell’art. 7, lettera d), del capitolato d’appalto, che ha individuato tale requisito come riferito alla capacità tecnica e professionale.

Non si tratta, dunque, di risolvere una questione di gerarchia tra gli atti che costituiscono nel loro insieme la lex specialis, quanto, piuttosto, di dare una corretta interpretazione, conforme alle disposizioni del codice degli appalti pubblici, delle specifiche richieste formulate dall’amministrazione ai fini della partecipazione alla gara.

In questo senso, dunque, sono fondate anche le ulteriori censure espresse nel secondo motivo in esame. In particolare, il contratto di avvalimento stipulato con l’impresa ausiliaria solo in parte può qualificarsi come avvalimento di garanzia.

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, l’avvalimento assume natura ‘operativa’ e, conseguentemente, nel contratto tra impresa ausiliaria ed ausiliata devono essere specificate le risorse messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto (Cons. St., Adunanza Plenaria n. 23 del 2016).

Da ultimo, va rilevato che, in ogni caso, le risorse messe a disposizione dall’ausiliaria neppure corrispondono alle richieste del bando, dal momento che il fatturato indicato dall’ausiliaria corrisponde al triennio 2015-2017, anziché a quello 2016-2018.

Dalla fondatezza del secondo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, discende la fondatezza del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati”.

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